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Come funziona il servizio preventivi di habitissimo?
Costi per adattare accessi portatori handicap
Tipo di lavoro | Prezzo | Dettagli |
Montascale per condominio | 15.000 € | Montascala per scala curva |
Pedana disabili per condominio | 7.000 € | Montascale con pedana per scala dritta |
Rampa per disabili | 1.200€ | Rampa fissa in alluminio |
Porte girevoli per accesso disabili | 12.000€ | Porta girevole a doppia anta con proiezione notturna integrata |
Scivolo per disabili | 350 € | Scivolo rimovibile in legno |
Come otteniamo i prezzi?
Soluzioni per adattare gli accessi ai portatori di handicap
Ascensore
Tra le principali operazioni che devono essere assolutamente realizzate in un condominio per favorire l’identica fruizione dei beni comuni a tutti i cittadini e condòmini, siano o meno essi portatori di handicap, cìè senza dubbio l’adattare l’installazione degli ascensori per favorire in modo equo gli accessi proprio ai portatori handicap. Esistono parametri di legge, disposizioni normative e vincoli tecnico – pratico – scientifici da dover rigorosamente seguire per poter rendere omologabili gli elevatori nei condomini dal punto di vista della equa fruizione del servizio a tutti i cittadini, con o senza disabilità. Dal punto di vista procedurale e per ciò che concerne i vincoli di sicurezza e tutela della incolumità dei singoli si tratta di una operazione complessa e professionale, per la quale è doveroso sempre ricorrere a professionisti del settore.
Rampa d'accesso
Tra le principali operazioni che devono essere realizzate per adattare gli accessi alle necessità dei portatori handicap c’è quella che si riferisce particolarmente alla costruzione di rampe adeguate, sicure e omologate per tutte le specifiche esigenze variegate dei singoli cittadini.
Dal punto di vista legale è previsto un corposo tessuto normativo che indica le caratteristiche che devono avere le rampe, per l’appunto regolate dal DM 236/14 giugno 1989.
In particolar modo ci si riferisce alla larghezza minima della rampa deve essere di 0,90 mm per lasciar passare una persona con sedia a ruote e di 1,50 mm per permettere l'incrocio di due persone nella rampa.
Montascale
Alcune delle principali operazioni che devono essere realizzate per adattare gli accessi alle opportune esigenze dei portatori handicap si fanno poi in riferimento alla installazione di montascale. Come è risaputo i montascale sono particolari strumenti di elevazione che consentono a persone con disabilità di poter raggiungere piani rialzati in condizioni di parità rispetto a qualunque altra persona. In tal senso la grande importanza di questi elementi viene regolata da particolari organi normativi ed affidata, constatata la complessità della struttura, del suo funzionamento e delle condizioni di sicurezza e praticità e manutenzione, alle cure di ditte specializzate in questo particolare tipo di operazione.
Informazione utile
Il costo medio dell'installazione di un ascensore per adattare gli accessi all'immobile per portatori di handicap parte da una media di 10 – 15 mila euro fino a un tetto di 35 mila.
E’ sempre da consigliare di rivolgersi a un esperto per realizzare questi interventi.
- 3 settimane
- Dificoltà: alta
Indicazioni per adattare gli accessi ai portatori di handicap in condominio
Esistono numerose e specifiche indicazioni che in linea di massima è necessario seguire, sia dal punto di vista legale e normativo che sul piano più strettamente pratico, tecnico e tecnologico, per adattare gli accessi delle strutture ai portatori di handicap.
L’accesso a luoghi e strutture da parte di persone con disabilità non è soltanto disciplinato da tutta una serie di corposi e significativi corpi normativi e leggi specifiche ma è altresì veicolato dalla straordinaria competenza delle ormai numerose figure professionali dedicate che, facendo parte di ditte specializzate.
Gli specialisti del settore operano attraverso competenza e specificità per poter adattare gli accessi ai portatori di handicap per ciò che concerne qualunque tipo di struttura. Dall’ascensore alla rampa di accesso passando per l’accesso disabili in condominio o per esempio dall’uso di montascale per favorire per l’appunto l’accesso ai disabili ai piani alti, le soluzioni sono tante e variegate: anche stando alle normative vigenti.
In particolare è opportuno subito precisare che in ambito condominiale le spese per l'adattamento degli accessi sono condivise tra tutti i condòmini se la maggioranza di essi ha approvato in assemblea l'intervento. Qualora non fosse stato approvato, sarà l'appartamento interessato chi dovrà affrontare la spesa e dovrà realizzare una domanda in Comune all'ufficio servizi sociali.
Si evince che, dunque, per poter realizzare adeguate soluzioni volte per l’appunto ad adattare gli accessi ai portatori di handicap è necessario, in sede condominiale e dunque collettiva, passare da alcuni vincoli di natura legale e normativa che si palesano obbligatori.
Per adattare gli accessi del condominio ai portatori di handicap si dovrà infatti presentare prima richiesta per una assemblea condominiale presentando contestualmente il progetto di fondo e il tipo di intervento strutturale, con tutte le sue specifiche del caso non soltanto in relazione ai costi ma anche all’effettiva fruizione e alla realizzazione tecnico e pratica dell’opera. Successivamente alla fase di dibattito assembleare, per poter rendere valida la decisione è necessario contare con il voto favorevole dell'assemblea dei condòmini e dovranno arrivare alla maggioranza prevista dalla legge stando a quanto dice l’articolo 1136 del Codice Civile.
Secondo questo articolo, l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita se i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Ogni decisione è considerata valida e dunque approvata se ottiene un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se, naturalmente, come spesso succede, l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, si procede alla classica seconda convocazione.
In questo caso l’Assemblea delibera in un giorno successivo a quello della prima ma non oltre dieci giorni dalla stessa. Questa convocazione viene considerata regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini pari ad almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Quando si tratta di realizzare interventi volti ad adattare gli accessi ai portatori di handicap è importante sottolineare anche un altro particolare aspetto.
All'ora di progettare la costruzione di un ascensore, un montacarichi o altre soluzioni per permettere l'accesso di persone diversamente abili, si deve tener presente che la costruzione non può impedire a un condòmino di sfruttare una parte che gli appartiene.
In questo senso non si può dimenticare che secondo la legge il diritto di proprietà è al di sopra del diritto dei portatori di handicap. Questo fa presumere che, fatto salvo il giusto e doveroso diritto dei portatori di handicap di ottenere un adeguato accesso alle strutture (rampe, aree del condominio e così via), lo stesso diritto non può by-passare il diritto di proprietà del singolo che, viceversa, stando alle attuali disposizioni viene considerato prioritario.
Le norme per adattare gli accessi ai portatori di handicap
La normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati sono lo strumento che la giurisprudenza prevede per adattare gli accessi ai portatori di handicap.
In particolare è doveroso far riferimento alla Legge n.13 del 1989 e alla richiesta di contributi per lavori di abbattimento barriere architettoniche per facilitare l'accesso di portatori di handicap.
Si tratta di uno strumento legislativo che concede contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche. La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l'immobile, dal disabile o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà allegando la descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista, il certificato medico attestante l'handicap del richiedente, l’autocertificazione sull'immobile dove risiede il richiedente, gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale), immobili o porzioni degli stessi e interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996 n. 503 è invece lo strumento che regola le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, come i luoghi pubblici d’accesso, le strutture scolastiche, mediche, le strutture di pubblica utilità.