In questa guida
Richiedi preventivi gratuiti e senza impegno ai professionisti della tua zona
Come funziona il servizio preventivi di habitissimo?
Costi per mettere a norma l'ascensore
Tipo di lavoro | Prezzo | Dettagli |
Messa a norma ascensore condominio | 3.000€ | Sostituzione delle porte |
Messa a norma ascensore locale commerciale | 12.000€ | Dispositivo di ammortizzazione |
Messa a norma ascensore ufficio | 1.500€ | Dispositivi di emergenza |
Messa a norma ascensore hotel | 3.000€ | Impianto di areazione |
Messa a norma ascensore negozio | 500€ | Verifica della puleggia |
Come otteniamo i prezzi?
Informazione utile
I costi medi per la messa a norma di un ascensore condominiale variano a seconda del tipo di intervento da effettuare. Il costo medio per l’adeguamento e messa a norma degli ascensori si aggira attorno ai 15.000€.
- 1 mese circa
- Dificoltà: Media
Messa a norma ascensori: quanto costano i lavori da eseguire?
Quando si deve effettuare la messa a norma dell'ascensore quando si deve effettuare la revisione dell’argano di trazione, va effettuata in quanto si tratta parti meccaniche soggette ad usura, valutando se, per la sicurezza e per lo stato d’uso di tali parti, sia conveniente la sostituzione totale dell’argano. Il costo di partenza è per la sostituzione è di circa 6.000€.
La sostituzione del quadro di manovra è un lavoro di messa a norma dell'ascensore necessario poiché, se di vecchia generazione, è possibile causa di malfunzionamenti. Il costo può variare dai 700€ ai 4.000€ circa, a seconda della tipologia.
La è un lavoro forse non essenziale per la messa a norma, ma può renderlo più performante e sicuro inserendo dei nuovi dispositivi di comando e azionamento che permettono un’automazione totale delle stesse. Il costo medio è variabile e si parte da circa 1.000€.
La sostituzione della puleggia di trazione e delle funi è un’operazione effettuata dal manutentore ed è essenziale per la messa a norma dell'ascensore . Si tratta di manutenzione ordinaria dell’impianto e la ripartizione delle spese farà riferimento al regolamento vigente. Il costo medio è di circa 2.000€.
L’ascensore: tutto quello che c’è da sapere per la messa a norma
L’ascensore in condominio non è sempre presente, soprattutto negli edifici storici. Qualora fosse presente, certamente sarà successivo alla costruzione originaria. Invece, negli edifici in cui è presente dall’origine, si pone il problema della ripartizione delle spese relative alla sua manutenzione e messa a norma.
In assenza di un dato esplicito nella normativa, si equiparava l’ascensore alle scale e si applicava il dettato dell’articolo 1124 del Codice Civile. La legge 220/2012 ha stabilito che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La ripartizione delle spese per la messa a norma di un'ascensore condominiale è ripartita tra i proprietari delle unità immobiliari, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Diverso è il caso di un ascensore installato in epoca successiva alla costituzione del condominio, perché potrebbe essere diversa la proprietà dello stesso.
Se, infatti, si volesse procedere all’installazione di un ascensore in condominio, e non alla sua messa a norma, l’assemblea dovrebbe votare la proposta come fosse un’innovazione gravosa o voluttuaria, applicando l’articolo 1121 del Codice Civile e la maggioranza richiesta per l’approvazione sarebbe pari alla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione. In tal caso i condomini che non intendessero trarre vantaggio dall’innovazione potrebbero essere completamente esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. A loro rimane però la facoltà, esercitabile in qualunque tempo, di partecipare ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese rivalutate di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
La norma speciale per la messa a norma di un ascensore dispone poi, che se nello stabile vi sia un condomino disabile, passati tre mesi dalla richiesta all’assemblea o se vi è il rifiuto della stessa, questi potrà, a spese proprie, procedere all’installazione.
La giurisprudenza ha poi esteso questa possibilità anche al caso in cui il disabile non abiti nell’edificio condominiale, ma vi si rechi per motivi di famiglia, lavoro, visite mediche. Anche in questo caso, sarà sempre possibile, per i condomini, decidere in un secondo momento di servirsi dell’ascensore, partecipando però alle spese sostenute per la sua installazione e per la sua manutenzione.
Precise norme per gli ascensori ne regolano l'uso e la manutenzione, anche se, il regolamento mette spesso in causa anche il semplice buon senso dei singoli condomini.
Per essere a norma, l’ascensoredeve possedere le seguenti caratteristiche:
- dispositivo di bloccaggio delle porte di piano;
- dispositivo di ammortizzazione;
- dispositivo che blocchi l'elettricità da eventuali sovraccarichi;
- dispositivi di emergenza per comunicare con l'esterno;
- impianto di areazione;
- comandistica chiara;
- grandezza sufficiente della cabina;
L’ascensore deve essere sottoposto a verifica ogni due anni e in caso di incidenti si attueranno verifiche straordinarie. La verifica viene effettuata da organismi certificati.
Secondo il regolamento specifico, è possibile dotare un immobile di un ascensore montacarichi previo il consenso della maggioranza dei condomini, a patto che questi posseggano i 2/3 dei millesimi.
l Codice Civile stabilisce i requisiti. Primo fra tutti che la costruzione dell'ascensore non deve minare la stabilità dell'edificio.
Detto questo, le spese vengono ripartite secondo due criteri:
- una metà viene divisa a seconda dei millesimi
- l'altra metà a seconda del piano di abitazione.
È possibile per un condomino rifiutarsi di pagare nel momento in cui dichiara ufficialmente che non utilizzerà l'ascensore. Ma può sempre cambiare idea e far rivalutare la suddivisione delle spese.
Il regolamento di condominio, in ogni caso, fornisce dettagli sull'argomento.
Gli ascensori sono mantenuti e sostituiti, così come le scale, infine, dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, le soffitte o camere a tetto, qualora non siano di proprietà.
Il nuovo regolamento ascensori e la loro messa a norma
Il nuovo regolamento ascensori 2017 apporta modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.
Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori, in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni.
Le principali novità per quanto riguarda la messa a norma dell'ascensore non prevedono l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del dpr 162/1999, non conferma la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori, tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.
Inoltre, prevede nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori.
Il regolamento in questione, anche per la messa a norma degli ascensori, si applica:
- agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
- ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un Paese terzo.
Sono esclusi, invece, gli ascensori inseriti in contesti particolari come: gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, gli ascensori progettati a fini militari, gli ascensori usati nelle miniere.
Sono 5 articoli. In particolare, l’articolo 1 introduce modifiche al dpr 162/1999 per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE che, oltre quanto già detto, prevede:
- aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza;
- aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza;
- modifica le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE;
- detta le regole per l’apposizione della marcatura CE;
- individua nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato;
- reca nuove disposizioni generali su: procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi; procedura di salvaguardia dell’Unione; procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi; procedure nei casi di non conformità formale;
- conferma il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica;
- prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all’organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia.
Scopri anche quanto costa installare i montacarichi e i montascale!
Le agevolazioni fiscali per la messa a norma dell'ascensore
L’installazione e la messa a norma di un ascensore condominiale rientrano tra gli interventi che hanno diritto alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni, in quanto finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tali interventi danno diritto a una detrazione Irpef pari a:
- 50% su un importo di spesa massimo di 96.000 euro
- 36% su un importo di spesa massimo di 48.000 euro
La detrazione Irpef per ristrutturazioni si applica, come detto, su un importo di spesa massimo di 96.000 euro. Ciò vuol dire che la somma detraibile sarà al massimo di 48.000 euro. Tale somma sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Ovviamente, il discorso vale anche per gli , oltre che per quelli interni.